STATUTO
ART. 1 - Denominazione e sede
È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.
Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del
Terzo Settore l’Associazione di Promozione Sociale denominata:
ASSOCIAZIONE CORO VOICE IN PROGRESS APS con sede a PADOVA in
Via Siracusa, 51.
Essa assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta,
apartitica e aconfessionale.
L’Associazione ha sede legale presso l’abitazione
del Presidente. Il trasferimento della sede legale non comporta
modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli
uffici competenti.
ART. 2 - Statuto
L’Associazione di Promozione Sociale è disciplinata
dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo
3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della
legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento
giuridico.
L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di
esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi
più particolari.
ART. 3 - Efficacia dello Statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce
la regola fondamentale di comportamento dell’attività
dell’organizzazione stessa.
ART. 4 - Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione
dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle
preleggi al codice civile.
ART. 5 - Finalità e attività
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale
una o più attività di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.
Ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 117/2017, lett. i) essa persegue
le seguenti finalità:
– ¬Organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività,
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui al presente articolo.
Per il perseguimento di tali finalità, all’atto
pratico, l'Associazione si propone di svolgere in favore dei
propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi
in modo prevalente dell’attività di volontariato
dei propri associati:
– Lo studio, la pratica, l’approfondimento, in forma
collettiva, e la diffusione del canto corale nelle sue svariate
forme e generi.
mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
– realizzazione di concerti, rassegne, seminari, corsi
di aggiornamento e approfondimento, anche in collaborazione
con enti pubblici, amministrazioni locali e organizzazioni di
carattere privato.
L’Associazione di promozione sociale opera nel territorio
della Regione Veneto.
ART. 6 - Ammissione
Sono Soci dell’Associazione tutte le persone fisiche che
ne condividano le finalità e, mosse da spirito di solidarietà,
si impegnino concretamente per realizzarle.
L’ammissione all’Associazione è deliberata
dall’Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato.
La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata
nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l’Organo di Amministrazione
comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni,
motivandola. L’aspirante Socio può, entro sessanta
giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza
si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo
restando il diritto di recesso.
Ci sono 3 categorie di Soci:
Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente
stabilita dall’Assemblea,
Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano
contribuzioni volontarie straordinarie,
Benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea
per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota
associativa è intrasmissibile e non rimborsabile.
ART. 7 - Diritti e doveri dei soci
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione
e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate
per l’attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare
i verbali;
- votare in Assemblea purché regolarmente iscritti nel
libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
e il dovere di:
- rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento
interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità
e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di
solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente
stabilito.
ART. 8 - Qualità di Volontario
La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi
forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni
altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
ART. 9 - Recesso ed esclusione del socio
Il Socio può recedere dall’Associazione mediante
comunicazione scritta all’Assemblea o al Consiglio Direttivo.
Il Socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto
può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea
con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
ART. 10 - Organi sociali
Gli organi dell’associazione sono:
- Assemblea dei Soci,
- Organo di Controllo,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente.
ART. 11 Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione
ed è composta da tutti i Soci.
È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente
dell’Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso
scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato
per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario,
il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda
convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo
lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima
della data fissata per l’assemblea, al recapito risultante
dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede
dell’Associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di
almeno un decimo dei Soci o quando l’Organo Amministrativo
lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato
presso la sede dell’Associazione, in libera visione a
tutti i Soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
È straordinaria quella convocata per la modifica dello
statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È
ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 12 - Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività
dell’Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli
organi sociali e promuove azione di responsabilità nei
loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello
Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o
la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto
Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
ART. 13 - Validità Assemblee
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita
in prima convocazione se è presente la maggioranza degli
iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da
tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei
presenti, in proprio o in delega.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo
da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato
è portatore di un numero massimo di una delega.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza
o in via elettronica, purché sia possibile verificare
l’identità dell’associato che partecipa e
vota.
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria vengono prese
a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega, sono
espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone
e la qualità delle persone o quando l’Assemblea
lo ritenga opportuno.
L’Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche
allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione
deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione
e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
ART. 14 - Verbalizzazione
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono
riassunte in un verbale redatto dal Segretario appositamente
nominato, e sottoscritto dal Presidente. Ogni Socio ha diritto
di consultare il verbale e di trarne copia.
ART. 15 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque (5) membri
eletti dall'Assemblea degli Associati tra gli Associati stessi.
Gli eletti assegnano tra loro le cariche di: Presidente, Vice-Presidente,
Segretario, Tesoriere e Vice-Segretario.
Il Consiglio Direttivo designa un Direttore Artistico, scelto
anche esternamente all'Associazione, in base a precise caratteristiche
e competenze tecniche e artistiche: egli diventa membro di diritto
del Consiglio Direttivo con compiti consultivi senza diritto
di voto.
La carica del Direttore Artistico dura quanto quella del Consiglio
Direttivo che lo ha nominato.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando
è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera
a maggioranza dei presenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta
all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività
dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato periodicamente dal
Presidente e, in via straordinaria, da almeno due quinti dei
suoi membri. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, con
almeno 15 giorni di avviso, dal Presidente. Si applica l'articolo
2382 del codice civile al conflitto di interessi degli amministratori
si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
ART. 16 - Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione,
presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca
l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sia in
caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e
cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o
per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza
dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente
convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente
e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla
base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio
Direttivo e in merito all’attività compiuta.
In particolare, può:
- Aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali,
firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni
di qualunque tipo agli istituti bancari e postali presso i quali
l’Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega
di firma ad altro Associato o a terzi, sottoscrivere impegni
o richieste, per conto dell’Associazione, verso terzi
e la Pubblica Amministrazione, enti locali e privati, rilasciare
dichiarazioni o quietanze, concludere contratti e se sarà
necessario stare in giudizio per conto e a spese dell’Associazione.
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione
ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio
delle sue funzioni.
ART. 17 - Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Vice-Segretario
Il Vice-Presidente, sempre eletto all’interno del Consiglio
Direttivo, sostituisce in sua assenza il Presidente ed è
in ogni modo tenuto a coadiuvare l’attività dello
stesso e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, collabora nell’attività
redigendo i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo,
nonché si assume l’incarico di curare i rapporti
di corrispondenza con i vari enti e in genere di tutta la stesura
della documentazione scritta dell’associazione.
Il Tesoriere, redige il bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione,
d’intesa col Consiglio Direttivo e, sotto approvazione
dell’Assemblea degli associati gestisce il fondo cassa
dell’Associazione ed è tenuto ad informare, in
qualsiasi momento, gli associati sulla situazione economica
e finanziaria stessa dell’Associazione.
Il Vice-Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, collabora
nell’attività coadiuvando il Segretario e sostituendolo
in sua assenza.
ART. 18 - Organo di Controllo
È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D.
Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto
al relativo registro. L’organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo
e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità
alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale
dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi
momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal
fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento
delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 19 - Organo di Revisione legale dei conti
È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D.
Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto
al relativo registro.
ART. 20 - Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite
da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo
di utilizzo del patrimonio
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in
modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art.
8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo
di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi,
rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento
dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento delle finalità previste.
ART. 22 - Bilancio
I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali
e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai
sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative
norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene
approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla
chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ART. 23 - Bilancio sociale
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14
del D. Lgs. 117/2017.
ART. 24 - Personale retribuito
L’Associazione può avvalersi di personale retribuito
nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra Associazione e personale retribuito sono disciplinati
dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
ART. 25 - Assicurazione dei volontari
I Soci che prestano attività di volontariato, Soci Volontari,
sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità
civile verso i terzi, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs.
117/2017.
ART. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà
deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria con le modalità
di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo
è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla
legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto
dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ART. 27 - Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto
dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal
Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
Fatto, letto e sottoscritto a Padova il 06/11/2019
REGOLAMENTI
REGOLAMENTO MUSICALE
1) Per una esecuzione musicale accettabile e comunque orientata
verso un costante miglioramento tecnico-musicale si stabilisce
in tutto l’anno la durata delle prove con l’eccezione
del periodo di ferie concordato.
2) Le prove saranno in linea di massima in numero una per settimana,
salvo in cui il giorno di prova coincida con una festività
e maestro e coristi non ritengano opportuno spostarlo, e salvo
il caso eccezionale in cui un impegno particolare renda, a giudizio
del maestro, assolutamente indispensabili prove aggiuntive.
3) Il direttore del coro viene incaricato per un mandato di
tre anni dal consiglio direttivo (cfr. art. 15 statuto anno
2019). Al direttore artistico competono i seguenti compiti:
-- Ammissione di un nuovo partecipante in base ad un’audizione
tesa a valutare le capacità musicali dell’aspirante
corista.
-- Durata del periodo necessario affinché il candidato
possa essere inserito come corista effettivo nell’organico.
-- Esonero di un corista dalla partecipazione ad uno o più
impegni del Coro sia a motivo di squilibri armonici che di assenze
giustificate o meno che ne rendano a suo giudizio la presenza
non consona. A questo riguardo, particolare importanza viene
attribuita alla prova immediatamente precedente al concerto.
Si fa carico al corista assente di chiedere al maestro se la
sua presenza è ugualmente opportuna e se deve osservare
particolari cautele. La presenza all’ultima prova non
vale titolo di partecipazione al concerto in caso di numerose
assenze precedenti.
-- Inserimento di un corista in una delle quattro sezioni del
coro e successiva variazione e ruolo di solista.
-- Scelta del repertorio, del programma dei concerti; scelta
dei brani musicali da inserire ed ogni altro strumento idoneo
a realizzare lo scopo di divulgazione del canto corale nelle
sue svariate forme e generi (cfr. art 5 statuto 2019).
REGOLAMENTO ASSOCIATIVO
1) Una volta che il direttore artistico ritiene idoneo il nuovo
elemento da inserire nel gruppo musicale, quest’ultimo
deve far richiesta entro 30 giorni di essere ammesso all’associazione.
2) Il consiglio direttivo una volta esaminata la domanda del
nuovo associato provvede a comunicare la sua ammissione.
3) Il nuovo socio è tenuto a pagare la quota associativa
annuale stabilita dal cd e a rispettare il vigente statuto e
regolamento che deve essere accettato integralmente.
4) Il socio che non rassegni le dimissioni (art. 9 statuto)
e si assenti per più di tre mesi consecutivi senza darne
comunicazione, verrà considerato dimissionario ed informato
dal consiglio direttivo.
5) L’associazione al fine di raggiungere velocemente attraverso
la comunicazione i propri associati si avvale di mezzi informatici
quali e-mail e messaggistica.
6) Ai fini della privacy le comunicazioni sono riservate solo
ai soci che abbiano pagato la quota e che non siano dimissionari.
7) Le comunicazioni sono inviate solo ed esclusivamente dagli
amministratori ovvero dal consiglio direttivo in carica.
REGOLAMENTO ELETTORALE
Art. 1 – Indizione delle elezioni
Entro 15 giorni dalla scadenza delle cariche sociali, il Consiglio
Direttivo, convoca l’Assemblea per le elezioni alle cariche
sociali (di seguito “Assemblea Elettiva”), fissando
il giorno, l’ora e il luogo.
Art. 2 – Commissione Elettorale
Il Consiglio Direttivo in carica nomina una Commissione Elettorale
almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell’Assemblea
Elettiva. Essa è composta da tre membri selezionati tra
i soci in regola con i pagamenti dovuti all’Associazione.
I componenti della commissione saranno un presidente e due scrutatori,
il presidente non dovrà appartenere al Consiglio direttivo
uscente.
La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la
corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari
concernenti l’elezione delle cariche sociali.
La Commissione Elettorale registra i candidati, sovraintende
allo svolgimento delle operazioni di votazione, svolge lo spoglio
e scrutinio delle schede e proclama il risultato delle votazioni.
La composizione della Commissione Elettorale deve essere immediatamente
ratificata dall’Assemblea convocata per l’elezione
del Consiglio Direttivo, all’apertura della medesima.
Art. 3 – Designazione dei candidati
Tutti i soci sono designabili alla carica del Consiglio Direttivo.
I soci eleggibili per il Consiglio Direttivo oltre ad essere
compresi nell’organico degli iscritti devono essere in
regola con il pagamento dei contributi associativi e non devono
ricoprire la medesima carica sociale in altre Associazioni nell’ambito
della medesima materia. La Commissione Elettorale stilerà
e comunicherà all’assemblea l’elenco di tutti
i soci candidati eleggibili.
Art. 4 – Votazioni
Il Presidente dell’Assemblea, prima di dare inizio alle
votazioni, stabilirà un tempo utile per l’esecuzione
delle votazioni, e dopo la votazione assembleare affiderà
la conduzione delle operazioni di voto alla Commissione Elettorale.
Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui
quali devono essere riportati gli spazi per indicare i nomi
oggetto della preferenza di ciascuno nel numero di cinque per
ogni scheda.
Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione con
il timbro dell’Associazione e la firma di un componente
della commissione elettorale. Il voto è segreto.
Art. 5 – Consegna delle schede di votazione
È compito della Commissione Elettorale conservare intatta
l’urna contenente i voti espressi nel corso dell’Assemblea.
A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti
affinché l’urna elettorale venga conservata intatta
sino all’inserimento di tutte le schede.
Art. 6 – Nullità delle schede
Sono dichiarate nulle le schede che non permettano di interpretare
la volontà dell’elettore o contengano segni diversi
dall’espressione di voto.
Art. 7 – Operazioni di scrutinio
Allo scadere dell’orario fissato dall’Assemblea
per l’espletamento del voto, la Commissione Elettorale
dichiara terminate le votazioni e procede con le operazioni
di scrutinio delle schede di votazione.
Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo
nella sede dell’Assemblea subito dopo le operazioni di
voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente.
Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura
in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati
anche i voti nulli, eventuali voti contestati e le schede elettorali
risultanti prive dell’espressione di voto. Le schede scrutinate
sono conservate presso la sede dell’Associazione in visione
ai soci e agli interessati che ne facciano richiesta motivata.
La Commissione Elettorale redige un verbale completo di tutte
le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni.
Art. 8 – Proclamazione dei risultati
Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale proclama
il risultato della votazione.
Il Consiglio Direttivo uscente resterà in carica ad interim
fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Ricorso
Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata
seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la
chiusura dell’Assemblea Elettiva dalla Commissione Elettorale
a maggioranza dei suoi componenti.
Nel caso di accoglimento del ricorso, si procederà a
una nuova elezione del Consiglio Direttivo.
Art. 10 – Approvazione e Modificazioni del presente regolamento
L’approvazione del presente regolamento e le sue modifiche
o integrazioni sono di competenza dell’assemblea degli
associati.
Art. 11 – Pubblicità del regolamento
Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell’Associazione
nella sezione riservata ai soci.
Del presente regolamento si deve fare menzione in ogni avviso
di convocazione di assemblea elettiva del Consiglio Direttivo.
Art. 12 – Passaggio delle consegne
Come previsto dal comma 1 dell’Art. 15 dello Statuto il
Consiglio Direttivo eletto nomina tra i propri membri: il Presidente,
il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Vice-segretario.
Il passaggio delle consegne dal Consiglio Direttivo uscente
al Consiglio Direttivo eletto avrà luogo, su invito del
Presidente eletto, entro trenta giorni dalla data delle elezioni.
Il Consiglio direttivo uscente comunica ai soci l’avvenuto
passaggio delle consegne con lo stesso modo di comunicazione
utilizzato per la convocazione dell’assemblea.
DISPOSIZIONE FINALE SUL REGOLAMENTO ASSOCIATIVO ED
ELETTORALE
Per quanto non stabilito dal regolamento associativo ed elettorale
sopra descritti si fa riferimento allo statuto dell’associazione,
nonché alle leggi contenute nella Costituzione Italiana
e nel Codice Civile o dalla normativa inerente alla riforma
del terzo settore.
DIRETTIVI
PRECEDENTI
Direttivo 2020-2023: Presidente
Andrea Lazzaro, Vice-Presidente Romina Salmaso, Segretario Gabriella
Ferrandino, Vice-Segretario Giuseppe Pagnacco, Tesoriere Manuel
Beltrame,
Direttore Artistico Matteo Morgan.
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Direttivo 2017-2019: Presidente
Andrea Pagetta, Vice-Presidente Andrea Lazzaro, Segretario Mariella
Capodivento, Vice-Segretario Giuseppe Fergnachino, Tesoriere
Alessandra Ferrari, Direttore Artistico Matteo Morgan.
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Direttivo 2014-2016: Presidente
Andrea Pagetta, Vice-Presidente Alessandra Ferrari, Segretario
Manuel Beltrame, Tesoriere Giuseppe Fergnachino, Direttore Artistico
Matteo Morgan.
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Direttivo 2011-2013: Presidente
Andrea Pagetta, Vice-Presidente Alessandra Ferrari, Segretario
Manuel Beltrame, Tesoriere Giuseppe Fergnachino, Direttore Artistico
Matteo Morgan.
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Direttivo 2008-2011: Presidente
Andrea Pagetta, Vice-Presidente Chiara De Danieli, Segretario
Romina Salmaso, Tesoriere Giuseppe Fergnachino, Direttore Artistico
Matteo Morgan.
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